UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

204. L’Ufficio amministrativo diocesano è costituito con lo scopo di colla- borare con l’Arcivescovo e i suoi Vicari, con il Consiglio diocesano per gli affari economici della Diocesi e il Collegio dei Consultori e con l’Economo diocesano, per tutto quanto concerne l’amministrazione dei beni apparte- nenti alle persone giuridiche pubbliche soggette all’Arcivescovo.

205. Il Direttore dell’Ufficio amministrativo è nominato dall’Arcivescovo per un quinquennio, reiterabile una sola volta.

206. Spetta all’Ufficio amministrativo:

a)  prestare consulenza agli amministratori, sia di carattere generale, sia per i singoli atti;

b)  vigilare sull’amministrazione ordinaria e straordinaria;

c)  provvedere a istruire le pratiche relative alle autorizzazioni di competenza dell’Arcivescovo o dell’Ordinario diocesano, secondo il Decreto di determinazione degli Atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, e a predisporre i relativi decreti;

d)  conservare aggiornata la situazione patrimoniale degli Enti e il relativo archivio.

Nell’esercizio delle predette funzioni l’Ufficio si avvale della collaborazione degli altri Organismi di Curia secondo la specifica competenza di ciascuno.

207. Spetta in particolare al Direttore, oltre alla conduzione e organizzazio- ne dell’Ufficio:

a)  il rapporto con gli amministratori degli Enti per quanto attiene gli orientamenti di carattere generale in materia amministrativa e una prima valutazione dei singoli atti;

b)  il rilascio, al termine dell’iter previsto, delle autorizzazioni di competenza, sottoscritte dall’Ordinario diocesano;

c)  il riferimento al Vicario generale per tutte le problematiche concer- nenti l’Ufficio.

208. Per quanto concerne la funzione autorizzativa, l’Ufficio ha il compito di: a) istruire le pratiche relative all’autorizzazione degli atti di straordi- naria amministrazione di qualsiasi tipo, sia sotto il profilo cano-

nico, sia sotto quello civile (quando richiesto);

b)  ottenere i prescritti pareri da parte degli Organismi di Curia, dei Vicari episcopali di Area di volta in volta interessati, con particolare attenzione al rapporto con l’Ufficio per l’arte sacra, i beni culturali ecclesiastici e l‘edilizia di culto nel caso di atti concernenti beni di valore storico, artistico, culturale;

c)  svolgere opera di consulenza giuridico-amministrativa per gli amministratori dei vari Enti, fornendo la necessaria assistenza nella predisposizione degli strumenti contrattuali più adeguati alle varie fattispecie;

d)  prestare opera di consulenza di carattere tecnico per gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare esistente o per quanto concerne le nuove costruzioni; in particolare: valutare i progetti di massima e i progetti esecutivi degli interventi da realizzare, esaminare la congruità dei costi relativi e verificare la corretta esecuzione delle opere;

e)  fornire al Consiglio diocesano per gli affari economici e al Collegio dei Consultori, tramite il loro Segretario, gli elementi necessari, di natura tecnica, giuridica, economica e pastorale, per le valutazioni di competenza;

f)  predisporre i decreti autorizzativi dell’Ordinario diocesano.

209. Relativamente alla funzione di controllo, l’Ufficio ha il compito di:

a)  conoscere il patrimonio immobiliare di tutte le Persone giuridiche pubbliche soggette all’Arcivescovo, redigendone e aggiornandone lo stato patrimoniale, sia per quanto concerne gli immobili di proprietà, sia per quelli comunque a disposizione dei singoli Enti,

con attenzione anche all’utilizzo dei diversi immobili;

b)  vigilare sul predetto patrimonio, suggerendo agli amministratori degli Enti eventuali interventi di manutenzione, di trasformazione

o costruzione, di utilizzo;

c)  avere particolare attenzione alle problematiche assicurative,

verificando la corretta e soddisfacente copertura assicurativa dei diversi Enti, fornendo consulenza in merito, ivi inclusa la proposta di aderire alla convenzione diocesana;

d)  ricevere ed esaminare i rendiconti annuali degli Enti, redatti su schemi predisposti dall’Ufficio;

e)  prestare assistenza per la loro redazione, dando indicazioni sugli adempimenti contabili di competenza di parrocchie ed enti;

f)  fornire osservazioni e suggerimenti agli amministratori, a partire dai dati dei rendiconti, in materia giuridica, fiscale, economica;

g)  sottoporre al Consiglio diocesano per gli affari economici e alle autorità competenti i dati sintetici dei rendiconti e, su richiesta, i singoli rendiconti;

h)  provvedere al passaggio delle consegne tra titolari e amministratori degli Enti, fornendo loro tutti i dati e provvedendo alla consegna e all’aggiornamento dell’inventario dei beni (cfr. can. 1283 CJC);

i)  attuare verifiche presso gli Enti in occasione dei trasferimenti dei titolari e di cambio degli amministratori e delle visite pastorali, nonché in particolari circostanze, su richiesta del Direttore dell’Ufficio.