OFFICIALI DI CURIA VICARIO GENERALE – MODERATOR CURIAE

17. Il Vicario generale gode di potestà ordinaria e presta il suo aiuto all’Arcivescovo nel governo di tutta la Diocesi, a norma del diritto (cfr. can. 475-481 CJC).

18. Il Vicario generale assume anche il ruolo di Moderator Curiae, con il compito di favorire uno stretto collegamento fra i vari uffici e provvedere che tutti svolgano il compito loro affidato nel rispetto di quanto stabilito dall’Arcivescovo e dal presente Regolamento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi cura:

  •  la redazione del calendario diocesano annuale, contenente le iniziative diocesane, promosse dalla Curia, dagli Organismi diocesani di partecipazione o da altri soggetti ecclesiali. Il calendario diocesano va approvato dal Consiglio episcopale;
  •  la redazione dell’annuario diocesano, con l’ausilio della Cancelleria;
  • le riunioni periodiche degli Uffici, tutti insieme o per ambi- ti/progetti, per condividere linee di azione e impostare progetti comuni;
  • l’assunzione e la gestione del personale, in collaborazione con l’Ufficio economato: selezione, inquadramento contrattuale, forma- lizzazione dell’assunzione, rapporti con gli enti assistenziali e previ- denziali, adempimenti stabiliti dalle norme contrattuali e legislative.
  • gli incontri periodici di aggiornamento e di formazione per tutto il personale della Curia, con particolare attenzione alle esigenze pro- fessionali e ai tempi forti dell’anno liturgico;
  • gli incontri personali con gli Officiali di Curia, il personale dipen- dente e i volontari stabili, per questioni inerenti il loro servizio o la loro persona;
  •  la promozione di uno spirito di famiglia tra il personale di Curia, con particolare attenzione alla condivisione degli eventi significati- vi della vita personale e familiare.

19. Al Vicario generale è affidata inoltre la cura della vita e del ministero dei presbiteri e dei diaconi. A tale scopo:

  • cura la formazione permanente del Clero, con l’ausilio della Com- missione per la formazione interna al Consiglio presbiterale e della Commissione per il diaconato permanente;
  • insieme all’Arcivescovo e ai Vicari episcopali di Area, presta una premurosa attenzione ai presbiteri e ai diaconi dell’Arcidiocesi;
  • garantisce particolare vicinanza ai presbiteri e ai diaconi in quiescenza, visitandoli con frequenza e assicurandosi della dignità della loro condizione.

    20. Il Vicario generale segue il corretto funzionamento degli uffici ammini- strativi e il corretto e celere iter burocratico delle pratiche, avvalendosi in modo particolare della collaborazione della Cancelleria.

    VICARI EPISCOPALI DI AREA

    21. Per ciascuna delle Aree pastorali in cui è suddivisa la Diocesi, l’Arcivescovo costituisce i Vicari episcopali di Area, a norma del diritto (cfr. can. 476-481 CJC).

    22. I Vicari episcopali di Area hanno la stessa potestà ordinaria del Vicario generale, per la porzione di Diocesi loro assegnata. È loro concessa di nor- ma la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione (cfr. can. 884 §1 CJC).

    23  Inoltre compiti dei Vicari episcopali di Area sono:

  • assicurare una fraterna vicinanza ai presbiteri e ai diaconi del territorio, avendo cura della loro vita spirituale e della loro salute e promuovendo il dialogo e la cooperazione;
  • convocare il presbiterio dell’Area ogni volta che l’Arcivescovo lo richieda e secondo la programmazione della stessa Area;
  • essere informati delle assenze dei parroci dell’Area, accogliendo chi li sostituisce;
  • aver cura che i presbiteri e i diaconi infermi non manchino degli aiuti spirituali e materiali;
  •  rendersi presenti in caso di morte di uno dei presbiteri, d’intesa con il Vicario generale, per relazionarsi con la famiglia, organizzare le esequie, risolvere eventuali problemi lasciati in sospeso dal defunto e per vigilare affinché non vadano perduti o asportati documenti, libri, suppellettili sacre e ogni altra cosa di proprietà dell’Ente ecclesiastico;
  • coordinare la pastorale organica, in armonia con il progetto pasto- rale diocesano;
  • partecipare ai Consigli episcopale, pastorale e presbiterale;
  • rappresentare e sostituire l’Arcivescovo, nell’ambito del proprio territorio, nei rapporti con gli enti locali e i corpi sociali;
  • relazionare all’Arcivescovo sullo stato dell’Area e delle singole Comunità parrocchiali, offrendo il proprio parere per le nomine e i trasferimenti;
  • provvedere alle speciali licenze e dispense in ambito matrimoniale.

    VICARIO GIUDIZIALE

    24. Il Vicario giudiziale, costituito a norma del can. 1420 §1 CJC, è dotato di potestà ordinaria vicaria per giudicare; egli costituisce con l’Arcivescovo un unico tribunale.

    25. Il Vicario giudiziale ha la responsabilità e la direzione del Tribunale diocesano; egli adempie il suo ufficio sotto l’autorità dell’Arcivescovo.

    26. Spetta inoltre al Vicario giudiziale:

  • ricevere dall’Arcivescovo il mandato di esaminare eventuali contenziosi tra i chierici;
  • esaminare i ricorsi giudiziari presentati all’Arcivescovo dai fedeli e che l’Arcivescovo, a tenore della norma di cui al can. 1420 §2 CJC, non abbia riservato a sé;
  • adempiere gli incarichi specifici che potranno essergli assegnati o delegati dall’Arcivescovo.
    27. Nella designazione del Vicario giudiziale e dell’eventuale Vicario giudiziale aggiunto, l’Arcivescovo segue le prescrizioni di cui al can. 1420 §4 CJC. 14

28. Il Vicario giudiziale cessa dall’ufficio per legittima rinuncia accettata dall’Arcivescovo. Non cessa invece allo scadere del tempo stabilito, se non in presenza di specifico provvedimento dell’Arcivescovo. Il Vicario giudi- ziale non cessa quando la sede episcopale diviene vacante, né tantomeno può essere rimosso dall’Amministratore diocesano. Il Vicario giudiziale, inoltre, non può essere rimosso se non in presenza di una causa legittima e grave (cfr. can. 1422 CJC).

DELEGATI ARCIVESCOVILI

29. Pur non facendo parte propriamente degli Officiali di Curia, in ragione degli incarichi fiduciari affidati a essi dall’Arcivescovo, i Delegati arcive- scovili sono loro equiparati.

30. Per Delegati arcivescovili si intendono coloro ai quali l’Arcivescovo delega la potestà esecutiva per determinate questioni pastorali o ammini- strative della vita diocesana. La loro competenza è determinata nel decreto di nomina.

Delegato arcivescovile per il diaconato permanente

31. L’Arcivescovo affida a un presbitero di provata competenza ed espe- rienza, con mandato quinquennale, l’ufficio di Delegato arcivescovile per il diaconato, con il compito di promuovere e coordinare quanto concerne il discernimento e la formazione dei diaconi. Egli svolge il suo compito in costante contatto con l’Arcivescovo, ascoltando i soggetti implicati nell’esperienza del diaconato e informando gli Organismi diocesani di par- tecipazione.

32. Il Delegato per il diaconato è membro di diritto del Consiglio presbite- rale diocesano.

33. Spetta al Delegato il compito di promuovere in tutta la Diocesi, d’intesa con il responsabile del Centro diocesano per le vocazioni, la vocazione al diaconato permanente, tramite opportune iniziative di informazione e il co- stante colloquio con i moderatori delle Comunità parrocchiali.

34. Per quanto riguarda gli aspiranti e i candidati, il Delegato ha l’incarico di:

  •  ricevere ed esaminare le candidature per l’inizio del cammino di formazione;
  • accompagnare gli aspiranti e i candidati al ministero diaconale, assicurando nel miglior modo possibile tutto ciò che è utile al loro cammino di discernimento e di formazione;
  •  presiedere la Commissione diocesana, coordinando le varie persone impegnate nella formazione;
  •  tenere i contatti con le comunità di provenienza degli aspiranti e dei candidati e con le famiglie di quelli di loro che siano coniugati.

    35. Per quanto riguarda i diaconi permanenti ordinati, il Delegato ha l’incarico di:

  • curare, d’intesa con la Commissione diocesana per il diaconato, i percorsi di formazione permanente;
  • proporre all’Arcivescovo e al Consiglio episcopale l’assegnazione dei diaconi dopo l’ordinazione e le nuove assegnazioni dei diaconi in servizio pastorale;
  • tenere i contatti con le comunità d’assegnazione dei diaconi e con le famiglie di quelli di loro che siano coniugati;
  • seguire, d’intesa con il Vicario generale e i Vicari episcopali di Area, le situazioni problematiche dei diaconi o delle loro famiglie.

    Delegato arcivescovile per il dialogo ecumenico e interreligioso

    36. L’Arcivescovo nomina per un quinquennio una persona esperta nella materia, chierico o laico, come Delegato arcivescovile per il dialogo ecu- menico e interreligioso.

    37. Al Delegato per il dialogo ecumenico e interreligioso spetta:

  • dirigere l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso;
  • incoraggiare e presenziare le iniziative di preghiere per l’unità dei cristiani;
  • curare la sensibilità ecumenica e interreligiosa delle attività della Diocesi;
  • curare in Diocesi l’informazione e la formazione su temi e appuntamenti ecumenici e interreligiosi;
  • rappresentare la Comunità cattolica nei suoi rapporti con le altre Chiese e Comunità ecclesiali e con le Comunità di diverse tradizioni religiose;
  • consigliare l’Arcivescovo e le altre istanze della Diocesi, segnata- mente l’Ufficio “Migrantes” e la Caritas diocesana, in materia ecumenica e interreligiosa;
  • facilitare la condivisione di esperienze e di iniziative ecumeniche tra i pastori e le organizzazioni diocesane;
  • mantenere i contatti con i delegati o le commissioni delle altre Dio- cesi toscane.

    Delegato arcivescovile per il laicato

    38 L’Arcivescovo affida a un presbitero di provata competenza ed esperienza, con mandato quinquennale, l’ufficio di Delegato arcivescovile per il laicato. Egli ha il compito di conoscere i carismi specifici delle Aggrega- zioni laicali presenti in Diocesi, promuovendone la valorizzazione nel cammino e nella missione della Chiesa di Lucca. Svolge il suo compito in costante contatto con l’Arcivescovo e informando gli Organismi diocesani di partecipazione.

    39. In particolare, spetta al Delegato per il laicato:

  • promuovere la coscienza ecclesiale del laicato, organizzato e non organizzato, e la sua vocazione alla santità;
  • promuovere la maturazione e la formazione dei laici in ordine al loro peculiare impegno di animazione cristiana dell’ordine temporale;
  • favorire e coordinare nella pastorale diocesana l’associazionismo laicale;
  • incontrare i responsabili e i membri delle Aggregazioni laicali presenti in Diocesi;
  • rappresentare l’Arcivescovo negli atti delle Aggregazioni laicali che ne richiedono la presenza;
  • coadiuvare il Segretario della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, svolgendo in essa i compiti a lui riservati dallo Statuto;
  • fungere da referente diocesano per le Confraternite.

Delegato arcivescovile per la vita consacrata

40. L’Arcivescovo affida a un presbitero, a un religioso o a una religiosa di provata competenza ed esperienza, con mandato quinquennale, l’ufficio di Delegato arcivescovile per la vita consacrata. Egli ha il compito di conosce- re i carismi specifici delle Comunità di vita consacrata e dei loro membri, promuovendone la valorizzazione nel cammino e nella missione della Dio- cesi. Svolge il suo compito in costante contatto con l’Arcivescovo e infor- mando gli Organismi diocesani di partecipazione.

41. In particolare, spetta al Delegato per la vita consacrata:

  • collaborare con gli Organismi di coordinamento nei quali si ricono- scono gli Istituti maschili e femminili di vita consacrata (CISM e USMI);
  • cooperare alla formazione spirituale dei consacrati;
  • visitare le Comunità religiose, stimolando la partecipazione alla vita e all’azione pastorale della Diocesi;
  •  informare l’Arcivescovo circa le diverse situazioni, favorendone  l’incontro con le Comunità e i singoli consacrati;
  • rappresentare l’Arcivescovo negli atti di governo degli Istituti di vita consacrata che ne prevedono la presenza;
  • promuovere tra i presbiteri, i diaconi e i fedeli la conoscenza e la stima della vita consacrata nelle sue diverse forme;
  • d’intesa con il Centro diocesano per le vocazioni, curare il coinvol- gimento dei consacrati e la promozione delle vocazioni alla vita consacrata;
  • prestare speciale attenzione alle Famiglie religiose e agli Istituti secolari di diritto diocesano, verificandone periodicamente la situa- zione spirituale, pastorale ed economica.