CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

256. Il Consiglio diocesano per gli affari economici dell’Arcidiocesi di Lucca (CDAE), costituito in attuazione del can. 492 del Codice di diritto canonico, è un organismo consultivo che manifesta la partecipazione della comunità diocesana alla responsabilità dell’Arcivescovo nell’amministra- zione dei beni temporali. Si tratta di un organo di partecipazione che ha il compito di esprimere un parere tecnico-finanziario sulla gestione economi- ca dell’ente Diocesi e degli enti ecclesiastici soggetti all’Arcivescovo. Spet- ta invece al Collegio dei consultori valutare le principali questioni ammini- strative sotto il profilo pastorale.

257. Il CDAE svolge una funzione di indirizzo e di vigilanza. È sua compe- tenza proporre modalità e tempi per dare concreta attuazione alle indicazio- ni pastorali dell’Arcivescovo.

258. Il CDAE esplica la sua attività anzitutto:

a)  predisponendo annualmente, sulla base delle indicazioni date dall’Arcivescovo, il bilancio preventivo in riferimento alla gestione generale della Diocesi;

b)  approvando il bilancio consuntivo redatto dall’Economo diocesano;

c)  determinando i criteri cui deve ispirarsi l’amministrazione dei beni diocesani;

d)  esaminando il rendiconto annuale delle persone giuridiche soggette all’Arcivescovo;

e)  visionando il bilancio consuntivo dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero prima del visto di approvazione dell’Arcivescovo;

f)  eleggendo temporaneamente un nuovo Economo diocesano, nel caso che quello in carica venga chiamato a svolgere l’incarico di Amministratore diocesano.

259. L’Arcivescovo è tenuto a chiedere il parere del CDAE per i seguenti casi:

a)  per nominare e rimuovere l’Economo diocesano;

b)  per imporre i tributi diocesani ordinari e straordinari;

c)  per porre atti di amministrazione relativi ai beni della Diocesi, che,

attesa la situazione economica della stessa, sono di maggior importanza;

d)  per stabilire gli atti ecclesiastici d’ordinaria amministrazione delle persone giuridiche sottoposte alla sua autorità, qualora gli statuti tacciano;

e)  per disporre al meglio del denaro e dei beni mobili assegnati a tito- lo di dote alle pie fondazioni e per ridurre gli oneri ad esse collega- ti, salvo gli oneri di messe.

260. L’Arcivescovo necessita del consenso del CDAE (insieme a quello del Collegio dei consultori) per i seguenti casi:

a)  definire, ai sensi del can. 1281 § 2 CJC, gli atti di amministrazione straordinaria relativi ai beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua autorità;

b)  procedere all’alienazione di beni della Diocesi e per autorizzare quelle degli enti ecclesiastici sottoposti alla sua autorità che ecce- dano (in entrambi i casi) il valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla CEI;

c)  dar corso agli atti che in qualunque modo intacchino, peggiorando- ne la condizione, il patrimonio stabile degli enti sottoposti alla sua autorità;

d)  la locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra perso- na giuridica soggetta alla sua autorità.

261. Il CDAE è presieduto dall’Arcivescovo diocesano. Al Presidente spet- ta fissare l’ordine del giorno delle riunioni, convocarle, presiederle e ap- provarne i verbali. Tali funzioni possono essere esercitate da lui personal- mente o affidate, in tutto o in parte, al Vicario generale.

262. Oltre all’Arcivescovo che lo presiede, il CDAE è composto da un congruo numero di membri, almeno sette, veramente esperti in economia e diritto ed eminenti per integrità di vita, per professione di fede e per parte- cipazione alla vita ecclesiale, nominati dall’Arcivescovo per un quinquen- nio. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte.

263. Considerando che il CDAE è un organo di indirizzo e di vigilanza, è bene che l’Economo diocesano, che funge da Segretario, partecipi alle riu- nioni senza diritto di voto.

264. Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento del CDAE promulgato il 29 dicembre 2022.