COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA,
I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO

278. La Commissione diocesana per l’arte sacra, i beni culturali ecclesia- stici e l’edilizia di culto, è organo consultivo in materia di arte per la litur- gia, beni culturali e edilizia di culto.

279 – § 1. Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti, le richieste e le iniziative di rilievo che i legali rappresentanti degli Enti soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano presentano per ottenere le auto- rizzazioni previste dalle norme canoniche in materia di arte sacra, di arte per la liturgia, di beni culturali ecclesiastici e di edilizia di culto. I singoli giudizi offerti dalla Commissione dovranno concludersi con parere su idoneità, cor- rispondenza alle norme, validità liturgica e artistica dell’opera esaminata.

§ 2. La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti ad es- sa sottoposti dall’Arcivescovo, dall’Ufficio per l’arte sacra, i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e dagli altri Uffici di Curia.

§ 3. La Commissione, di sua iniziativa o d’intesa con altri Organi ecclesiali, elabora proposte, indirizzi e progetti da presentare all’Arcivescovo tramite l’Ufficio di riferimento, allo scopo di tutelare, valorizzare, promuovere e incrementare il patrimonio culturale diocesano, storico o contemporaneo, ivi comprese iniziative informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero, dei laici, dei professionisti e degli artisti.

§ 4. La Commissione, infine, si preoccupa che i Parroci e i membri dei CPAE conoscano le norme sulle costruzioni delle nuove chiese e sull’adat- tamento alla liturgia riformata delle chiese preesistenti, e ricorrano al pare- re, anche solo orientativo, della Commissione, sin dalla fase preliminare della progettazione dei relativi interventi.

280 – § 1. Sono membri di diritto della Commissione:

  • il Direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, che ne è il presidente;

  • il Direttore dell’Ufficio diocesano per la liturgia;

  •  il Direttore dell’Archivio storico diocesano o altra persona da egli designata;

  •  il Direttore del complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca o altra persona da egli designata; 128

  • il Direttore della Biblioteca diocesana “Monsignor Giuliano Agre- sti” o altra persona da egli designata.

§ 2. Ne fanno parte, inoltre, designati dall’Arcivescovo:

  •  un architetto;

  • un ingegnere;

  •  un pittore;

  •  uno scultore;

  • uno storico dell’arte;

  • uno storico dell’architettura;

  • un teologo;

  • un parroco;

  • un diacono.

    L’Arcivescovo può nominare altri tre membri, anche senza particolari qua- lifiche. Per i casi specifici sono chiamati a intervenire l’Economo diocesa- no o un suo collaboratore.

    § 3. Il Segretario è eletto tra i membri della Commissione durante la prima riunione, a maggioranza semplice dei presenti.

    281. La nomina di tutti i membri della Commissione compete all’Arcivescovo. La durata del mandato è di cinque anni e può essere rin- novato per un quinquennio consecutivo.

    282 – § 1. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del presidente. L’ordine del giorno viene predisposto dal Pre- sidente o dal Segretario su mandato del Presidente.

    § 2. L’istruzione delle pratiche in vista delle riunioni è demandata all’Ufficio per l’arte sacra, i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

    § 3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei compo- nenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni della Commissione vengono sottoposte alla valutazione dell’Ufficio amministrativo per verificarne la copertura finanziaria necessa- ria per il nulla osta dell’Ordinario diocesano.

    283 – § 1. Per lo studio di problemi particolari o per l’attuazione di specifi- che iniziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di area territoriale, il cui parere può essere assunto e approvato direttamente dal presidente oppure rinviato a una seduta plenaria della Commissione.

 

Nella convocazione di detti gruppi sarà specificato l’oggetto della riunione e la natura della deliberazione che si richiede di adottare.

§ 2. È facoltà del Presidente invitare alla riunioni – plenarie o di gruppo – della Commissione, senza diritto di voto, persone esperte delle materie trat- tate o provenienti dai luoghi interessati dalle decisioni da prendere.

284. Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso dell’Ordinario vengono comunicate formalmente agli interessati. Eventuali dichiarazioni, circolari e comunicazioni preparate dalla Commissione d’intesa con il competente Ufficio di Curia, possono essere resi pubblici so- lo previa approvazione dell’Arcivescovo.