COLLEGIO DEI CONSULTORI
241. Il Collegio dei Consultori, formato da presbiteri scelti dall’Arci- vescovo tra i membri del Consiglio presbiterale, ha il compito di coadiuva- re l’Arcivescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle perso- ne giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici.
242. Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funziona- mento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicati- ve della CEI in materia amministrativa e dal presente Regolamento.
243. Spetta al Collegio dei Consultori:
a) in caso di sede impedita, eleggere il presbitero che deve governare la Diocesi, qualora non sia stato indicato un reggente dall’Arcivescovo (cfr. can. 413 §2 CJC);
b) in caso di sede vacante:
- informare la Santa Sede della morte dell’Arcivescovo;
- reggere la Diocesi fino alla costituzione dell’Amministratore
diocesano, che va eletto entro otto giorni;
- assistere alla professione di fede dell’Amministratore diocesano;
- svolgere i compiti propri del Consiglio presbiterale, che decade
in sede vacante, fino alla costituzione del nuovo Consiglio;
- esprimere il proprio consenso all’Amministratore diocesano in ordine alla concessione dell’escardinazione o dell’incardi- nazione; alla rimozione dall’ufficio del Cancelliere o di altri
notai di Curia; alla concessione delle lettere dimissorie;
- assistere alla presa di possesso del nuovo Vescovo.
244. Il Collegio dei Consultori coadiuva l’Arcivescovo nell’ammini- strazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:
a) esprimendo il proprio consenso circa:
- gli atti di amministrazione straordinaria posti dall’Arcivescovo in
qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani;
- gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore al- la somma minima fissata dalla CEI oppure di “ex voto” e di
oggetti di valore artistico e storico; 118
la stipula di contratti di locazione di immobili appartenenti all’Arcidiocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fis- sata dalla CEI;
b) esprimendo il proprio parere circa
- le scelte di maggior rilievo, nell’ambito dell’amministrazione
dei beni della Chiesa diocesana;
- la nomina e la rimozione dell’Economo della Diocesi;
- gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti dioce-
sani, per i quali è richiesto il nulla osta dell’Ordinario
245 – § 1. Il Collegio dei Consultori è composto da sei presbiteri, scelti dall’Arcivescovo tra i membri del Consiglio presbiterale in carica.
§ 2. L’Economo diocesano funge da segretario del Collegio, senza diritto di voto.
246. Il Collegio dei Consultori dura in carica cinque anni, ma continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Collegio. Durante il mandato, i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio presbiterale. Qualora nel corso del quinquen- nio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell’intero Collegio.
247. Il Collegio dei Consultori è presieduto dall’Arcivescovo o, per manda- to speciale, dal Vicario generale.